Nel capitolo precedente, abbiamo avuto modo di constatare, che lo Stato italiano garantisce il diritto all'istruzione a qualsiasi bambino straniero presente nel suo territorio, regolare o meno, che non abbia un'età superiore ai quindici anni.
Tale diritto sembra avere due aspetti interessanti; da una parte trasmette un dovere verso tali bambini stranieri, che si identifica nella obbligatorietà della frequenza scolastica, dall'altro trasmette un dovere verso la scuola, la quale deve garantire a questi il raggiungimento di quelle capacità trasmesse dalle varie attività didattiche, mediante l'utilizzo delle sue strutture e del suo personale docenti, infine deve garantire la soddisfazione delle finalità istituzionali, che sono normalmente previste per i bambini italiani ossia:
- rispondere al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino;
- potenziare le capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.1
Tale ordinamento, ha determinato una re-impostazione della organizzazione didattica-educativa della scuola, che si appresta sempre più a identificarsi come multietnica.
Essa sembra rispecchiare la struttura di base della società attuale, che come abbiamo visto, si appresta sempre più a modellarsi in maniera poliedrica. La scuola infatti, si trova ad affrontare un problema di presenze straniere non ancora risolto; questo, anche a causa delle
difficoltà*alle quali molti insegnanti devono far fronte, nel gestire dei bambini con cultura ma soprattutto lingua madre differente, insieme a fenomeni di discriminazione.
Ma l'impegno della struttura statale competente ossia il Ministero della Pubblica Istruzione è continua.