Le regole sono alla base della società e rappresentano per essa una necessità esistenziale in quanto, servono a gestire la convivenza di individui che si ritrovano a condividere determinati spazi con un'infinità di altre persone; senza di esse una società non potrebbe esistere. Anche l'istituzione scolastica che rappresenta un sottosistema della società, per funzionare, per poter raggiungere i suoi fini istituzionali e didattico-educativi, ha bisogno di un regolamento che la gestisca.
Quando si presenta un problema, come quello da noi affrontato ossia la presenza di alunni stranieri nelle scuole, è indispensabile fare ricorso alle norme giuridiche che si occupano di tale tematica, le quali ci consentono di affrontare il problema partendo da una impostazione schematica.
La prima normativa, che regola il rapporto straniero scuola, è il R.D. n° 653 del 1925, essa si preoccupa di regolare i termini necessari per l'iscrizione scolastica dei giovani provenienti dall'estero e per il loro inserimento nelle classi. Di seguito viene riportata la documentazione che in quel tempo veniva richiesta:
- estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- certificato di rivaccinazione;
- titolo di studio conseguito al termine del corso immediatamente precedente la calasse di cui si richiede la frequenza;
- attestato di identità personale;
- domanda in carta semplice con allegate le ricevute dei versamenti per le tasse scolastiche
Inoltre volendosi iscrivere alla classe successiva, bastava dimostrare di possedere un'adeguata preparazione sui programmi. L'organo competente ad accettare la domanda di iscrizione era il Consiglio di classe che poteva anche sottoporre l'aspirante ad un accertamento di cultura.1
Un passo successivo, molto importante, anche se prescinde da regolamentazioni così dettagliate come devono essere quelle relative all'iscrizione scolastica, viene dalla "Dichiarazione dei diritti del fanciullo"
* che il 20 novembre 1959 viene adotta all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Tale dichiarazione rivista poi nel 1989, venne pubblicata in tutti le lingue e diffusa in maniera globale. Partendo da un preambolo, in cui viene messo in evidenza come a tutti i popoli delle nazioni unite debbano essere riconosciuti i diritti e i valori fondamentali della persona, indistintamente da razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, condizioni economiche, di nascita ecc; si dichiara : " Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita ", invita "i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente ".
Fra i vari diritti enunciati quelli che maggiormente interessano in quest'ambito sono:
Il principio primo secondo il quale i vari diritti devono essere fatti valere indipendentemente dalla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, od ogni altra condizione, che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Il Principio settimo: " il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria ", che gli consenta uno sviluppo delle sue facoltà e di divenire membro della società.
Il Principio decimo: "il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione" e deve essere educato alla tolleranza.
In attuazione della direttiva CEE n. 77/486, relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti, il 10 settembre 1982 il Presidente della Repubblica emana il decreto n. 722 che è diretto a regolare il trattamento dei figli dei lavoratori immigrati in Italia.
Il particolare saliente di questo decreto è che si rivolge esclusivamente agli stranieri che abbiano una cittadinanza in uno dei paesi CEE, non viene esplicitato, infatti, in nessun articolo un solo riferimento da applicare su possibili presenze extracomunitarie.
Per gli immigrati comunitari è stabilito all'art.1 che gli studenti debbano essere iscritti " alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero d'anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza." La domanda d'iscrizione deve essere presentata al provveditore agli studi, il quale si preoccupa di individuare la scuola più prossima alla residenza dello studente. Infine quando possibile gli alunni con medesimo gruppo linguistico devono essere messi nella stessa classe in un numero non maggiore di cinque.
Successivamente vengono stabiliti i punti fondamentali da raggiungere attraverso una programmazione educativa. Essi comprendono: l'adattamento dell'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle specifiche esigenze dell'alunno straniero, la divulgazione dell'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine. Per l'attuazione di queste prerogative il Ministero della Pubblica Istruzione si preoccupa di impartire dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti interessati.
Il successivo Decreto Legislativo 25 luglio 1986, n. 286, estende l'obbligo scolastico a tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano, ma a differenza di quello precedente non specifica la posizione che deve avere lo straniero per essere soggetto a tale disciplina, ovvero non viene esplicitato se essa sia diretta agli immigrati comunitari. All'art.38 infatti, la titolatura è: "Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale ", e non parla esplicitamente di comunitari.
Al di là di questo particolare, la normativa che esplicitamente effettuerà un intervento a favore dei lavoratori extracomunitari, sarà della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, che detterà "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra comunitari e contro le immigrazioni clandestine".
Come già citato precedentemente il decreto legislativo in questione estende l'obbligo scolastico a tutti i minori stranieri presenti nel territorio italiano, il loro diritto allo studio è garantito oltre che dallo Stato anche da Regioni e Enti locali, che si occupano di attivare dei corsi di lingua italiana. Le differenze culturali devono essere percepite come fonte di conoscenza e arricchimento, infine le iniziative e le attività scolastiche devono essere indirizzate alle particolari necessità locali.
Nel 1989 il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito una Commissione nazionale sull'inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo ed essa ha emanato due circolari: Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301 riguardante il tema "Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio ".
C.M. n. 205 del 26/7/'90 "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale". Questi documenti, invitano i Provveditorati a costituire comitati o gruppi di lavoro e a coordinare il loro intervento con altri Enti ed istituzioni, al fine di garantire un positivo inserimento nella scuola e l'esercizio del diritto allo studio. 2
Nella Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301 viene presentato un quadro generale, che evidenzia la crescita del fenomeno immigrazione che già da quegli anni inizia a prendere corpo e a divenire sempre più un problema da gestire.
Il punto di riferimento fondamentale, per la formulazione di nuove norme giuridiche, che abbia come obbiettivo primario, la realizzazione delle " giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia " non può essere se non quello dell'uguaglianza formativa e quindi la scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell'obbligo.
Il diritto all'istruzione diviene sempre più esplicito e fondamentale, ma ha ancora bisogno di essere organizzato in termini di realizzazione e d'impostazione. Dopo avere ripreso le precedenti norme sopra citate, la circolare evidenzia come un tale problema d'istruzione, diretto ad alunni stranieri, necessiti di una certa autonomia scolastica che consenta di organizzare l'intervento secondo le necessità specifiche del luogo in cui gli insegnanti si trovano ad operare.
La C.M. n. 205 del 1990 insiste particolarmente sulla necessità di realizzare iniziative di educazione interculturale, di cui l'obiettivo principale è la "promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca del dialogo, della comprensione e della collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento". Sottolinea pure la necessità d'iniziative interculturali anche senza la presenza di alunni stranieri. 3
Con la C.M. n. 122 del 28/4/'92, "Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sull'educazione interculturale nella scuola", si ribadisce l'importanza dell'interculturalità e degli obiettivi generali dell'educazione interculturale che sono: "la conoscenza e la comprensione dei processi attraverso i quali si sono formate la propria cultura e le altre culture, che si incontrano nel corso dell'esperienza; l'elaborazione e il possesso individuale e collettivo di valori su cui fondare i diritti di ciascuno, nel rispetto della propria identità, per la costruzione di una storia comune; l'interiorizzazione, nel corso degli studi, di conoscenze e di capacità metodologiche che facciano vivere l'intelligenza del confronto e della interazione fra "diversi"; l'acquisizione di un atteggiamento solidale nei riguardi di ogni persona e specificatamente dei più bisognosi". Inoltre specifica gli interventi per la riforma dei programmi scolastici e la preparazione degli insegnanti.
Nell'anno successivo con la pronuncia del 24/3/'93 il CNPI emana un messaggio in merito a "Razzismo e antisemitismo oggi: ruolo della scuola", affermando che la prevenzione sia legata ad un processo di formazione e di istruzione che deve essere coltivato durante tutto l'arco della frequenza scolastica.
< a name=4>Infine, con la C.M. n. 73 del 2/3/'94 "Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola", vengono proposte iniziative concrete per l'educazione interculturale, coscienti delle "situazioni di contrasto culturale e d'intolleranza che si riscontrano anche in ambiente scolastico".
Una posizione d'avanguardia è stata raggiunta dalla legge attuale sull'immigrazione, del 6/3/'98 n. 40, nella quale viene data particolare attenzione all'educazione interculturale affermando che "la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali, come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni".
Si riconosce, quindi, che la questione non si limita al problema dell'inserimento, nel sistema scolastico nazionale, di studenti di che hanno lingue e culture straniere, ma riguarda tutta la "comunità scolastica", in uno spirito di "scambio", inteso come effetto dell'incontro tra culture diverse: senza di esso una società è destinata ad atrofizzarsi e infine a morire. Scambi non solo di cose, ma anche di idee, di doni, di persone attraverso i matrimoni; scambi che legano, che invitano alla reciprocità e alla solidarietà. 3
Per realizzare tutto questo, sono stati citati due referenti privilegiati: le associazioni degli stranieri e imediatori culturali* qualificati, che possano servire a semplificare il difficile rapporto fra scuola e famiglie immigrate. Quindi, ora, anche a livello legislativo ci sono delle disposizioni che si possono sintetizzare nel modo seguente:
- Obbligo scolastico per i minori stranieri;
- Diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica;
- Corsi di lingua italiana;
- Attività interculturale;
- Accesso ai corsi delle Università;
- Borse di studio;
- Riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.4