FIMMG MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Statuto approvato dal 53º CONGRESSO NAZIONALE DELLA FIMMG Villasimius (CA) 3 - 7 ottobre 2001
COSTITUZIONE
Articolo 1 Definizione
La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - è
l'organizzazione sindacale e associazione professionale nazionale,
articolata in Settori, dei Medici di Medicina Generale operanti
nell'area della Medicina Generale nel territorio. A loro volta i Settori
sono articolati in Federazioni Regionali, in Sezioni Provinciali ed in
Sottosezioni corrispondenti alle ASL, che possono articolarsi in unità
distrettuali.
PRIMA
PARTE
TITOLO I PRINCIPI
Articolo 2 Principi
Costitutivi
La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione liberi, autonomi ed
apartitici professionali e si propone:
a) La
tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici,
previdenziali ed assistenziali dei medici operanti a livello di base
nell'area della Medicina Generale;
b) La
stipula di convenzioni, accordi o contratti - e la cura della loro
applicazione - con il SSN e/o con altri Enti Istituzioni o Associazioni
che eroghino in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina
Generale;
c) La
promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con
le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;
d) Il
dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche al fine
del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della
promozione della vita e della sua qualità, dell’educazione sanitaria
e dell’immagine della categoria;
e) L'appoggio,
la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla
qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento
professionale dei medici di Medicina Generale e di altri soggetti
dell’area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in
medicina generale;
f) La
rappresentanza contrattuale della categoria in veste di datore di lavoro
nei confronti dei dipendenti degli studi medici;
g) La
informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice
degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei
quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;
h) L’assistenza
e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi
nell’ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa
promossi e controllati.
L’organo
di stampa nazionale della Federazione “Avvenire Medico” ha un
direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale
sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale di cui all’articolo 10.
Per
la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento
degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) del
presente articolo – per esempio per l’attività editoriale e per
quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro
studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una
scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale
degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - la
FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio nazionale, dell’opera
anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì
ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale
ricerca a terzi.
La
Fimmg può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via
originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque
strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.
Articolo 3
Struttura Organizzativa
La
FIMMG è articolata in diversi Settori, che rappresentano i comparti
funzionali in cui operano i medici dell’area della Medicina generale
nel territorio sia nell’ambito del SSN sia in quello di altre forme
organizzate di erogazione dell’assistenza di Medicina
generale.
Si
identificano i seguenti settori:
1. Medici
di famiglia o della assistenza primaria;
2. Medici
della continuità assistenziale;
3. Medici
di emergenza territoriale;
4. Medici
dei servizi e delle attività territoriali programmate.
Possono
essere previsti altri Settori purché per ognuno di essi esista un
riconosciuto rapporto professionale convenzionato con il SSN o con altri
organismi pubblici e privati.
I
diversi Settori assumono le seguenti denominazioni:
- FIMMG
Medici di Famiglia
- FIMMG
Continuità Assistenziale
- FIMMG
Emergenza Territoriale
- FIMMG
Medicina dei Servizi.
L'ordinamento
di ogni Settore è ispirato ai seguenti principi:
a) L’iscrizione
è volontaria e riservata ai medici, dei rispettivi Settori, che
esercitano la Medicina generale nel territorio. Il pagamento della quota
dà diritto al rilascio della tessera da parte della Segreteria
Nazionale competente ed all'acquisizione dei diritti sociali, compresi
l’elettorato attivo e passivo nel rispetto dei disposti del presente
statuto.
b) Ogni
iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delegati,
alle delibere sindacali ed è eleggibile alle cariche direttive.
c) In
ogni organismo è garantita la più ampia libertà di espressione ed il
diritto di battersi all'interno della organizzazione per far valere
democraticamente la propria opinione. In presenza di grave contrasto di
interesse tra i vari Settori, tale da ostacolare una univoca
impostazione del Sindacato, a qualsiasi livello - da quello più
periferico fino a quello nazionale - varrà il ricorso ai competenti
Comitati di Coordinamento. Ciò per addivenire alla individuazione delle
impostazioni ufficiali del Sindacato di cui rimane collegialmente
responsabile ai vari livelli il Segretario Generale.
d) Tutte
le cariche sono elettive nei tempi e nei modi previsti dal presente
Statuto.
e) I
dirigenti nazionali, regionali, provinciali, aziendali della FIMMG,
eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere
morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attività di
promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi
istituzionali, società di rilevanza nazionale, regionale, provinciale,
aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati
tra quelli afferenti agli scopi statutari della FIMMG (art. 2) sia
congruo con la linea politica della FIMMG a tutti i livelli. I
responsabili dei vari livelli istituzionali del Sindacato potranno,
secondo le rispettive competenze e nel rispetto della libertà
individuale di espressione e di associazione, invitare i singoli
dirigenti a rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità con la
linea politica della FIMMG. Questa norma non è riferita a Società
scientifiche e professionali della medicina generale attualmente
esistenti.
f) Possono
mantenere l’iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento,
cessano l’attività di medici di Medicina generale. Questi possono
promuovere iniziative di dibattito, di studio e propositive sulle
tematiche proprie dei medici di Medicina generale pensionati, in
apposite riunioni approvate dalla Segreteria Nazionale e con la
partecipazione della stessa. Per tali medici la quota di iscrizione è
ridotta e forfetaria e sarà stabilita autonomamente dalle Sezioni
provinciali; la quota nazionale è ridotta alla metà. Essi mantengono
tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto,
comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello
nazionale, regionale e provinciale non può superare il venti per cento
del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso
in cui la percentuale dei medici generali pensionati iscritti al
Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti allo
stesso, dovrà essere costituito uno specifico Comparto.
g) È
previsto il comparto funzionale, denominato FIMMG Formazione,
comprendente i medici in corso di formazione in Medicina generale e di
quelli in possesso dell’attestato specifico in Medicina generale ai
sensi del D.L. 256/91, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e
privati.
L’adesione
al comparto è volontaria; la partecipazione attiva dello stesso alla
vita del Sindacato ed al dibattito interno, viene assicurata attraverso
norme emanate dalla Segreteria Nazionale del Settore Medici di famiglia,
sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, in armonia con quelle
previste per i Settori di cui ai punti 1, 2, 3, del presente articolo.
Articolo 4
Sede
La
sede legale e sociale della FIMMG è a Roma.
Articolo 5
Statuti Periferici
Le
Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali della FIMMG adottano lo
Statuto tipo per gli organi periferici previsto dalla seconda parte del
presente documento oppure possono funzionare secondo Statuti propri,
purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.
Nel
secondo caso gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale
di Settore per il preventivo giudizio sentito, in caso di coinvolgimento
di più Settori, il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 10.
Questa
ultima norma vale anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti
adottate a livello regionale e provinciale.
Articolo 6
Rappresentanza
La
FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli
altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre
categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli
Organi del SSN, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in
cui tale rappresentanza sia richiesta.
Articolo 7
Organi Centrali e Periferici
Organi
Centrali della FIMMG sono:
1) Il
Congresso Nazionale,
2) Il
Presidente del Sindacato,
3) Il
Segretario Generale Nazionale,
4) Il
Comitato di Coordinamento Nazionale.
Gli Organi Centrali di Settore sono per la Medicina di Famiglia o
Assistenza Primaria:
1) Il
Consiglio Nazionale,
2) Il
Comitato Centrale,
3) La
Segreteria Nazionale o Esecutivo,
4) Il
Segretario Nazionale,
5) Il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
6) Il
Collegio Nazionale dei Probiviri.
Gli Organi Centrali di Settore sono per la Continuità Assistenziale,
l’Emergenza Territoriale e la Medicina dei Servizi:
1) Il
Consiglio Nazionale,
2) La
Segreteria Nazionale,
3) Il
Segretario Nazionale,
4) Il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
5) Il
Collegio Nazionale dei Probiviri.
Organi periferici della FIMMG sono:
Le
Federazioni Regionali di Settore sono articolate in:
1) Assemblea
Regionale,
2) Consiglio
Regionale,
3) Esecutivo
Regionale,
4) Segretario
Regionale,
5) Collegio
Regionale dei Revisori dei Conti.
Le Sezioni Provinciali di Settore sono articolate in:
1) Assemblea
Provinciale,
2) Presidente
Provinciale, ove previsto,
3) Consiglio
Direttivo Provinciale,
4) Esecutivo
Provinciale,
5) Segretario
Provinciale,
6) Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti,
7) Collegio
Provinciale dei Probiviri.
Le Sottosezioni di ASL di Settore sono articolate in:
1) Assemblea
di ASL,
2) Consiglio
di ASL,
3) Fiduciario
di ASL,
4) Rappresentante
di Distretto. TITOLO II ORGANI
CENTRALI DELLA FEDERAZIONE
Articolo 8
Il Congresso Nazionale
È
il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito dai
delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali di Settore, che in
occasione del Congresso devono essere eletti da regolari assemblee
precongressuali provinciali di Settore.
I
componenti del Comitato Centrale del Settore medici di famiglia
partecipano al Congresso con diritto di parola, ma non di voto, se non
delegati quali rappresentanti la Sezione Provinciale.
Tutti
gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono iscriversi e
partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto.
Esauriti
gli interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti
i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo a
giudizio della Presidenza del Congresso.
Le
delegazioni di ogni Settore Provinciale sono costituite dai
rappresentanti eletti nelle regolari Assemblee precongressuali e devono
comprendere almeno un rappresentante per ogni Settore.
Il
sistema di votazione è il seguente:
a) Dieci
voti per ogni Sezione del Settore medici di famiglia. Sette voti per
ogni Sezione dei Settori Continuità Assistenziale, Emergenza
Territoriale e Medicina dei Servizi;
b) Per
ogni Sezione del Settore medici di famiglia un voto ogni 10 iscritti
fino a 500 considerando la frazione superiore a cinque come frazione
intera. Per ogni Sezione dei Settori Continuità Assistenziale,
Emergenza Territoriale e Medicina dei Servizi un voto ogni cinque
iscritti fino a cento considerando la frazione superiore a due come
frazione intera;
c) Oltre
i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, un voto ogni 20 iscritti o
frazione superiore a 10 per ogni Sezione del Settore medici di famiglia.
Oltre i cento iscritti per la quota superiore a cento un voto ogni dieci
iscritti o frazione superiore a cinque per i Settori Continuità
Assistenziale, Emergenza Territoriale e Medicina dei Servizi.
Le
Sezioni di Settore con un numero di iscritti documentatamente superiore
al 50% degli iscritti negli elenchi provinciali dei medici convenzionati
con il SSN o, in forme organizzate, con altri Enti rispettivamente per
la Assistenza Primaria, per la Continuità Assistenziale, per
l’Emergenza Territoriale e per la Medicina dei Servizi, hanno diritto
a 5 voti in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.
Il
numero dei delegati fra i quali si distribuiscono i voti delle Sezioni
di Settore è proporzionale al numero degli iscritti nelle Sezioni dei
Settori stessi fino ad un massimo di 7: in ogni caso ogni Sezione di
Settore ha diritto ad almeno un delegato.
Il
numero degli iscritti alla Sezione di Settore verrà determinato dalla
Commissione Verifica dei Poteri prevista dall'ultimo comma del presente
articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola
Sezione di Settore nell'ultimo triennio per i quali siano state
regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata
documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di
riferimento e da presentarsi, ove non già inviate alla Segreteria
Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all’atto
del suo insediamento in sede di Congresso.
Per
esercitare il diritto di voto la Sezione Provinciale di Settore deve
inoltre documentare - anche con autocertificazione, salvo controllo - di
avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi
al rinnovo elettorale degli Organi Direttivi locali.
Il
Congresso Nazionale si riunisce una volta ogni 3 anni in seduta
ordinaria su convocazione del Presidente.
Ogni
anno si svolgerà il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione
del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario è elettivo.
L’avviso
di convocazione corredato dall’ordine del giorno dei lavori, proposto
dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento
Nazionale, deve essere inviato alle Segreterie Provinciali di Settore di
norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Congresso, a
cura del Presidente stesso.
Qualora
si configuri la necessità di discutere altri argomenti aventi carattere
di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungere nuovi
punti all'Ordine del Giorno anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a
quanto previsto dal comma precedente o su richiesta delle singole
Segreterie Nazionali di Settore.
Per
iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione del
Comitato di Coordinamento Nazionale o su richiesta di almeno un terzo
delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con le quote entro
sessanta giorni dalla richiesta, è prevista la convocazione da parte
del Presidente Nazionale di un Congresso Straordinario.
Quando
il Congresso Straordinario è convocato su richiesta del Segretario
Generale Nazionale deve svolgersi nel più breve tempo possibile.
Anche
nella convocazione del Congresso straordinario deve essere precisato
l’ordine del giorno.
Il
Congresso Nazionale ha il compito di:
a) Fissare
i programmi e determinare gli indirizzi generali di azione per il
raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
b) Eleggere
il Presidente del Sindacato. Per l'elezione del Presidente del Sindacato
le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del secondo
giorno del Congresso. Le candidature debbono essere presentate con firma
di almeno 5 Segretari Provinciali. La votazione, curata dalla
Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto
previsto dal 4º comma del presente articolo. Viene eletto Presidente
chi ha raggiunto almeno il 51% dei voti espressi. Nel caso che nessun
candidato raggiunga tale percentuale si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui
vi sia un solo candidato si potrà procedere alla elezione per alzata di
mano o per acclamazione a meno che si oppongano almeno 5 Sezioni
Provinciali per ogni Settore.
c) Eleggere
inoltre i 39 membri del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia
e 15 membri dei Consigli Nazionali dei Settori Medici di Continuità
Assistenziale, Emergenza Territoriale e Medici di Medicina dei Servizi,
oltre ai 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21) e ai 7
membri del Collegio dei Probiviri (art. 22) di ogni Settore. Alle
relative elezioni parteciperanno, per il Settore di competenza, i
rappresentanti di Settore di ogni Sezione Provinciale secondo le modalità
previste dal 4º comma del presente articolo. Sono eleggibili a membri
degli Organismi previsti dal precedente comma tutti gli iscritti alla
FIMMG con la clausola per i Probiviri di aver compiuto il 45º anno di
età per il Settore di Assistenza Primaria o di aver compiuto il 35º
anno di età per i Settori di Continuità Assistenziale, Emergenza
Territoriale e di Medicina dei Servizi e di non aver subito sanzioni
disciplinari dal Sindacato, dall'Ordine dei Medici o condanne dalla
Magistratura Ordinaria passate in giudicato. Per la verifica di questa
condizione è accoglibile l'autocertificazione salvo controllo. Per le
elezioni dei membri del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia
la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 39
preferenze. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. Per le elezioni dei membri dei Consigli
Nazionali dei Settori Medici di Continuità Assistenziale, Emergenza
Territoriale e di Medicina dei Servizi, la votazione avverrà indicando
su ogni scheda fino ad un massimo di 15 preferenze. Saranno proclamati
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
d) Eleggere
i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri di ogni
Settore. La votazione avverrà indicando per ogni scheda fino ad un
massimo di 3 preferenze per i Revisori dei Conti e fino ad un massimo di
7 preferenze per il Collegio dei Probiviri. Saranno proclamati eletti i
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
e) Deliberare
sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento del Sindacato o
di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.
Le
deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei
voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto al punto
e) precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3
dei voti rappresentati al Congresso.
Il
Congresso Nazionale procede all'elezione di:
– Ufficio
di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al
Presidente del Sindacato.
– Commissione
Verifica dei Poteri composta da 4 membri da affiancare al Segretario
Amministrativo Nazionale.
– Commissione
elettorale composta di 10 membri, la quale dirige le operazioni
elettorali e nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e
proclama gli eletti.
Articolo 9
Il Presidente del Sindacato
È
garante dello Statuto, convoca, presiede personalmente il Congresso
Nazionale.
In
tale sede in caso di impedimento è sostituito da un delegato eletto dal
Congresso.
Il
Presidente del Sindacato convoca, presiede - personalmente o tramite un
suo delegato - i Consigli Nazionali di ogni Settore. Presiede il
Comitato Centrale dei medici di famiglia (vedi art.15) e fa parte del
Comitato di Coordinamento Nazionale (vedi art.10), e delle Segreterie
Nazionali di ogni Settore.
Articolo 10
Il Comitato di Coordinamento Nazionale
Il
Comitato di Coordinamento Nazionale è composto da:
1) Il
Presidente del Sindacato;
2) Il
Segretario Generale Nazionale;
3) Due
Membri per ogni Settore del Sindacato, indicati dalle rispettive
Segreterie Nazionali. Per il Settore Continuità Assistenziale,
Emergenza Territoriale e Medicina dei Servizi uno dei due Membri deve
essere il Segretario Nazionale di Settore o un suo delegato.
Il
Comitato di Coordinamento Nazionale è presieduto dal Segretario
Generale Nazionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i
problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia
contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario anche
su richiesta motivata di una Segreteria Nazionale di Settore in accordo
col Segretario Generale Nazionale. (Vedi art. 3 punto c).
Il
Comitato di Coordinamento Nazionale si riunisce di norma con frequenza
quadrimestrale.
Il
Comitato di Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo delle linee di
politica sindacale stabilite a livello nazionale.
Articolo 11
Il Segretario Generale Nazionale
Il
Segretario Generale Nazionale è il Segretario Nazionale del Settore dei
medici di famiglia o dell’assistenza primaria.
Il Segretario Generale Nazionale assume nella sua persona la
rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo
compongono. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra
incombenza prevista dal precedente articolo 6.
Il
Segretario Generale Nazionale delega ai Segretari Nazionali di Settore
la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.
TITOLO
III
ORGANI
NAZIONALI DI SETTORE
Articolo 12
Il
Consiglio Nazionale di Settore
Composizione
È
il massimo organo nazionale deliberante di ogni Settore ed è presieduto
dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.
È
composto da:
a) Il
Presidente del Sindacato;
b) Il
Segretario Generale Nazionale e il Segretario Nazionale di Settore;
c) I
39 membri del Comitato Centrale per il Settore Medici di Famiglia e
rispettivamente i 15 membri Nazionali eletti dal Congresso Nazionale per
i Settori della Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e
della Medicina dei Servizi;
d) I
Segretari Regionali del Settore o loro delegati purché membri
dell'Esecutivo Regionale;
e) I
Segretari od i Vice Segretari delle Sezioni Provinciali del Settore che
possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio
Direttivo Provinciale;
f) Due
membri designati dai Consigli Nazionali di tutti gli altri Settori
facenti parte della FIMMG;
g) I
Revisori dei Conti e i Probiviri.
Sono
membri di diritto del Consiglio Nazionale del Settore dei Medici di
Famiglia, tranne che per la eleggibilità alle cariche della Segreteria
Nazionale, gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali e Nazionali del
Settore con almeno 6 anni consecutivi di Presidenza e di Segreteria
Generale o Nazionale della FIMMG.
Gli
ex-Segretari Nazionali e gli ex-Vice Segretari Nazionali dei Settori
FIMMG Continuità Assistenziale, FIMMG Emergenza Territoriale e FIMMG
Medicina dei Servizi, con almeno 6 anni consecutivi di carica, godono di
analoga prerogativa. Ciò a condizione per tutti di essere ancora
iscritti al Sindacato.
Il
Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM, purché iscritti
alla FIMMG, sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di ogni
Settore.
Articolo 13
Il
Consiglio Nazionale di Settore
Criteri
operativi
Il
Consiglio Nazionale di Settore si riunisce su convocazione del
Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su
deliberazione della rispettiva Segreteria Nazionale o, per il Settore
della Assistenza Primaria, su deliberazione del Comitato Centrale o su
richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in
regola con le quote.
Le
votazioni del Consiglio Nazionale di Settore avvengono secondo le stesse
modalità previste per il Congresso Nazionale con l'eccezione che
singole Sezioni possono essere rappresentate per delega dal proprio
Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la
limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio
Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante
regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della
propria Regione.
Le
riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima
convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali di
Settore che rappresentino la metà più uno degli iscritti.
La
riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un
terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un
terzo degli iscritti.
Articolo 14
Il
Consiglio Nazionale di Settore
Funzioni
e prerogative
Il
Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali,
è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore del
Sindacato.
Ad
esso è affidata anche l'approvazione dell'adesione di nuove Sezioni di
Settore.
Il
Consiglio Nazionale di Settore:
a) Discute
e delibera sulla politica generale del Settore del Sindacato;
b) Determina
l'ammontare della quota associativa nazionale;
c) Approva
il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di
spesa per l'esercizio successivo;
d) Decide
circa il rimborso delle spese ed eventuali indennità compatibilmente
con le disponibilità economiche del Sindacato.
Il
Consiglio Nazionale di Settore quando il Consiglio Direttivo di una
Sezione di Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con
pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al
Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali
deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, dopo aver convocato ed
ascoltato i rappresentanti e le parti interessate della suddetta
Sezione, potrà attivare le procedure per il commissariamento della
Sezione, così come previsto agli articoli 16 e 17, per la procedura
adottabile da parte delle Segreterie Nazionali di Settore.
Articolo 15
Il
Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia
È
composto dai 39 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai Segretari
Regionali del Settore.
Il
Comitato Centrale resta in carica tre anni ed è l'organo di
elaborazione e di approfondimento delle linee politiche del Sindacato
indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
Qualora
uno dei membri eletti al Comitato Centrale sia dimissionario o comunque
impossibilitato definitivamente a partecipare alle sedute, verrà
sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria delle
elezioni per il Comitato Centrale.
Il
rinnovo per oltre la metà dei membri eletti al Comitato Centrale
obbliga ad indire, entro 60 giorni, un Congresso Straordinario per il
rinnovo integrale del Comitato Centrale stesso.
Il
Comitato Centrale, convocato dal Segretario Generale Nazionale e
presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce contestualmente al
Consiglio Nazionale del settore Medici di Famiglia, del quale i relativi
componenti fanno parte ( vedi art. 12) ed ogni qualvolta la Segreteria
Nazionale o Esecutivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata
di almeno un terzo dei membri del Comitato entro 10 giorni dalla
richiesta.
Le
riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di
almeno la metà dei membri più uno.
Le
sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice.
In
caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Nazionale.
Non
sono ammesse deleghe.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un
membro del Comitato Centrale, lo stesso Comitato Centrale ne dichiara la
decadenza ed il Segretario Nazionale comunica il provvedimento
all'interessato e procede alla nomina del primo dei non eletti.
Il
Comitato Centrale, convocato e presieduto in questa unica occasione dal
Presidente Nazionale e indipendentemente dalla convocazione del
Consiglio Nazionale del settore medici di famiglia, entro dieci giorni
dalla proclamazione congressuale degli eletti, elegge, fra questi, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i
membri della Segreteria Nazionale o Esecutivo.
I
Segretari Regionali in carica non sono eleggibili fra i 39 membri
elettivi del Comitato Centrale.
Fanno
parte di diritto del Comitato Centrale dei Medici di Famiglia i
Segretari Nazionali degli altri Settori del Sindacato.
Del
Comitato Centrale fanno parte, con diritto di voto, il Presidente del
Sindacato e coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o
Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni.
Il
Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM, purché iscritti
alla FIMMG, sono membri di diritto del Comitato Centrale.
Il
Comitato Centrale è inoltre la sede per il coordinamento,
l’indirizzo, la proposta e la verifica delle politiche regionali.
Per
conseguire questi obiettivi i Segretari regionali possono riunirsi
periodicamente in coordinamento, convocato e presieduto dal Segretario
Nazionale, con lo scopo di concertare e verificare le politiche
regionali ed i conseguenti accordi nonché per verificare la corretta
applicazione della Convenzione Nazionale ai livelli regionali, secondo
quanto previsto dal successivo art. 18.
Articolo 16
La Segreteria Nazionale o Esecutivo del Settore Medici di Famiglia
La
Segreteria Nazionale o Esecutivo del Settore Medici di Famiglia è
composta dai membri eletti - secondo le modalità previste
dall’articolo 15 - di cui ai seguenti punti 1, 2 e 3, dal Presidente
del Sindacato e da coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o
Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni.
La
Segreteria Nazionale o Esecutivo del Settore Medici di Famiglia
comprende i seguenti membri elettivi:
1) Il
Segretario Nazionale;
2) Due
Vice Segretari Nazionali, di cui uno Vicario su indicazione del
Segretario Generale Nazionale;
3) Sei
Segretari con le seguenti specifiche funzioni: amministrazione,
organizzazione, 4 coordinatori Nazionali - uno per il Nord, uno per il
Centro, uno per il Sud
del Paese e uno per le Isole.
Sono
eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a
far parte del Comitato Centrale.
È
in facoltà del Segretario Nazionale nominare un suo segretario.
È
inoltre in facoltà della Segreteria Nazionale o Esecutivo individuare
specifici Settori Operativi, che verranno affidati ad uno o più
responsabili scelti di norma fra i membri del Comitato Centrale.
La
Segreteria Nazionale o Esecutivo del Settore Medici di Famiglia è
l’organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi
congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento
Nazionale. (Vedi art.10).
Le
delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo
(Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del
Sindacato, sono assunte dalla Segreteria Nazionale o Esecutivo
nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati
dal Consiglio Nazionale.
Il
Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM, purché iscritti
alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale.
Partecipano
alle sedute della Segreteria i Segretari Nazionali degli altri Settori
su invito del Segretario Nazionale del Settore Medici di famiglia.
La
Segreteria Nazionale o Esecutivo del Settore medici di famiglia ha
facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle
Sezioni Provinciali di Settore.
Qualora
una Sezione dimostri di essere nella palese incapacità di funzionare
(quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi
Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale può nominare un
Commissario al fine di esaminare la situazione.
Questi
avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni
della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni,
prorogabili una volta sola.
Trascorso
tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della
situazione, il Commissario, riferirà alla Segreteria Nazionale che a
maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le
parti interessate, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio
Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di
indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di
imparzialità entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno
del ricevimento dell'incarico.
Qualora
nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali
da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo
evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della
maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potrà
usare la procedura di cui sopra.
Articolo 17
La
Segreteria Nazionale dei Settori
Medici di Continuità Assistenziale, Emergenza
Territoriale e di Medicina dei Servizi
I
membri nazionali di Settore eletti, per i Settori Medici di Continuità
Assistenziale e Medici della Medicina dei Servizi, dal Congresso
Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore ed i Segretari
Regionali del Settore, entro 10 giorni dall'avvenuta proclamazione dei
membri eletti, sono convocati dal Presidente del Sindacato e procedono
alla elezione di:
1. Il
Segretario Nazionale di Settore;
2. Il
Vice Segretario Nazionale di Settore;
3. Segretari
con le seguenti specifiche funzioni: amministrazione, organizzazione, 4
coordinatori Nazionali - uno per il Nord, uno per il Centro, uno per il
Sud del Paese e uno per le Isole.
Sono
eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a
far parte del Consiglio Nazionale di Settore.
Fa
parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario
Generale Nazionale.
Il
Segretario Generale del Settore Continuità Assistenziale può invitare
alle riunioni della propria Segreteria Nazionale, il Segretario
Nazionale del Settore Emergenza Territoriale e il Segretario Nazionale
del Settore Medicina dei Servizi.
Del
pari il Segretario Nazionale del Settore Emergenza Territoriale può
invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale il Segretario
Nazionale del Settore Continuità Assistenziale e il Segretario
Nazionale del Settore Medicina dei Servizi.
Altresì
il Segretario Nazionale del Settore Medicina dei Servizi può invitare
alle riunioni della propria Segreteria Nazionale il Segretario Nazionale
del Settore Continuità Assistenziale e il Segretario Nazionale del
Settore Emergenza Territoriale.
La
Segreteria Nazionale di Settore è composta dai membri eletti di cui ai
punti 1, 2 e 3, dal Presidente del Sindacato e dal Presidente in carica
della Società Italiana di Medicina Generale purché iscritto alla
FIMMG.
È
in facoltà della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici
Settori Operativi (stampa e pubbliche relazioni, formazione permanente e
aggiornamento, previdenza, fisco, ufficio legale, direzione del
giornale, rapporti con l'estero e quant'altro ritenga necessario) che
verranno affidati ad uno o più responsabili di Settore che possono
essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per
particolare competenza tecnica.
È
in facoltà del Segretario Nazionale di Settore nominare un Segretario
alla Segreteria Nazionale.
La
Segreteria Nazionale di Settore è l'organo operativo del Settore, in
aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del
Comitato di Coordinamento Nazionale. (Vedi art.10).
Le
delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo
(Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del
Sindacato sono assunte dalla Segreteria Nazionale di Settore nell'ambito
degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio
Nazionale di Settore.
La
Segreteria Nazionale dei Settori Continuità Assistenziale, Emergenza
Territoriale e Medicina dei Servizi ha facoltà di controllo
amministrativo sul numero degli iscritti delle rispettive Sezioni
Provinciali di Settore.
Qualora
una Sezione dimostri di essere nella palese incapacità di funzionare
(quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi
Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale può nominare un
Commissario al fine di esaminare la situazione.
Questi
avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni
della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni,
prorogabili una volta sola.
Trascorso
tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della
situazione, il Commissario, riferirà alla Segretaria Nazionale che a
maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le
parti interessate, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio
Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di
indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di
imparzialità entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno
del ricevimento dell'incarico.
Qualora
nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali
da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo
evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della
maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potrà
usare la procedura di cui sopra.
Articolo 18
Coordinamento dei Segretari Regionali del Settore Medici di
Famiglia
Per
coordinare l'opera dei Segretari Regionali - ogni qualvolta se ne
verifichi la necessità o su richiesta di un terzo dei Segretari
Regionali - il Segretario Nazionale convoca i Segretari Regionali stessi
con compiti consultivi e di reciproca informazione relativamente alle
attività delle singole Segreterie Regionali e per quanto attiene
l'applicazione delle norme convenzionali o per quanto riguarda tutti i
problemi a carattere nazionale di interesse e competenza delle
Segreterie Regionali stesse.
Articolo 19
Il Segretario Nazionale di Settore
Il
Segretario Nazionale di Settore assume nella sua persona la
rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l'attività della
Segreteria Nazionale di Settore.
In
caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice
Segretario Nazionale di Settore, cui il Segretario Nazionale di Settore
può delegare di volta in volta parte delle sue funzioni.
Il
Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale per gli
affari inerenti il Settore di competenza su delega del Segretario
Generale Nazionale. (Vedi art.11).
Articolo 20
I Segretari con specifiche funzioni
I
Segretari con specifiche funzioni assumono rispettivamente la
responsabilità degli incarichi individuati all'art. 16 per i medici di
Assistenza Primaria e all'art. 17 per i medici di Continuità
Assistenziale, i medici di Emergenza Territoriale e i medici della
Medicina dei Servizi.
Il
Segretario Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra
i fondi ed il patrimonio del Settore del Sindacato ed è responsabile
della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed è
responsabile dei pagamenti e della loro legittimità.
Predispone
il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale di
Settore gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno
successivo.
Articolo 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti di Settore
È
costituito per ogni Settore da tre membri eletti dal Congresso Nazionale
a norma dell'art. 8.
Compito
dei Revisori dei Conti di Settore è la verifica della regolarità
finanziaria dell'amministrazione del Settore del Sindacato ed il
controllo della contabilità: verificano la consistenza di cassa ed
hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile
relativo alla gestione finanziaria del Settore del Sindacato.
Redigono
la relazione sull'esame del conto consuntivo entro 15 giorni dalla data
di trasmissione.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il
Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla
nomina del primo dei non eletti per il Collegio.
Articolo 22
Il Collegio dei Probiviri di Settore
È
eletto dal Congresso Nazionale e si compone di 7 membri.
Entro
8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri di Settore eleggerà
nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
Il
Collegio dei Probiviri di Settore è chiamato ad esaminare ed a
giudicare gli atti di indisciplina nei confronti del Sindacato
eventualmente commessi dagli iscritti componenti le Segreterie
Nazionali, il Comitato Centrale, i Consigli Nazionali, le Segreterie e i
Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di
Segretario, Vice Segretario e Tesoriere nelle Segreterie provinciali dei
rispettivi settori, e stabilisce le relative sanzioni.
Le
sanzioni comminabili sono: biasimo scritto, destituzione dalla carica,
sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di iscritto,
espulsione dal Sindacato.
Esamina
inoltre i ricorsi avverso ad eventuali provvedimenti disciplinari
provinciali.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il
Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla
sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.
Articolo 23
Durata delle cariche
Tutte
le cariche durano tre anni.
Tre
assenze consecutive e ingiustificate comportano la decadenza da
qualsiasi carica elettiva.
Articolo 24
Quote ed elenchi degli iscritti
Entro
il primo trimestre di ogni anno le Sezioni Provinciali di Settore sono
tenute a versare la loro quota alla Tesoreria Nazionale di Settore e a
disporre l'elenco nominativo degli iscritti.
Le
Sezioni Provinciali di Settore che non sono in grado di versare l'intera
quota entro il primo trimestre potranno ottenere dalla Segreteria
Nazionale di Settore
la
concessione del pagamento rateale dimostrando che i contributi
provinciali vengono riscossi ratealmente.
La
Segreteria Nazionale di Settore concederà la stessa rateazione vigente
nelle contribuzioni provinciali.
Le
Sezioni Provinciali di Settore morose anche per un solo anno nel
triennio non hanno diritto al voto nelle assisi nazionali e regionali.
Dichiarazione a verbale
Si
dichiara che la FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
- Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di
Medicina Generale - è la denominazione aggiornata del Sindacato, della
precedente denominazione FIMM - Federazione Italiana Medici Mutualisti
-, per adeguamento all'entrata in vigore della Legge di Riforma
Sanitaria nº 833 del 23-12-1978, dopo le modifiche statutarie approvate
dal 29º Congresso Nazionale Straordinario del 9-11 novembre 1979 a Roma
e dopo le modifiche statutarie approvate dal 53° Congresso Nazionale
del 3-7 ottobre 2001 a Villasimius (CA).
SECONDA
PARTE
TITOLO
IV
GLI
ORGANI PERIFERICI DELLA FEDERAZIONE
Articolo 25
La struttura periferica
Gli
Organi periferici federativi della FIMMG sono:
a) A
livello Regionale: La FEDERAZIONE REGIONALE FIMMG articolata in:
1) Il
Segretario generale Regionale;
2) Il
Comitato di Coordinamento Regionale.
b) A
livello Provinciale: La FEDERAZIONE PROVINCIALE FIMMG articolata in:
1) Il
Segretario Generale Provinciale;
2) Il
Comitato di Coordinamento Provinciale;
3) Esecutivo
Provinciale;
4) Segretario
Provinciale.
Gli organi periferici di Settore della FIMMG sono articolati in:
a) A
livello regionale le SEZIONI REGIONALI DI SETTORE articolate in:
1) Assemblea
Regionale;
2) Consiglio
Regionale;
3) Esecutivo
Regionale;
4) Segretario
Regionale;
5) Collegio
dei Revisori dei Conti.
b) A
livello provinciale: le SEZIONI PROVINCIALI DI SETTORE articolate in:
1. Assemblea
Provinciale;
2. Presidente
Provinciale, ove previsto;
3. Consiglio
Direttivo Provinciale;
4. Esecutivo
Provinciale;
5. Segretario
provinciale;
6. Collegio
dei Revisori dei Conti;
7. Collegio
dei Probiviri.
c) A
livello del Territorio: le SOTTOSEZIONI DI ASL di Settore articolate in:
1) Assemblea
di ASL e/o di Distretto;
2)
Consiglio
di ASL;
3) Fiduciario
di ASL;
4) Rappresentanti
di distretto.
d) E'
previsto il comparto comprendente i medici in corso di formazione in
Medicina generale e di quelli in possesso dell’attestato specifico in
Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91 purché non abbiano alcun
rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri
Enti pubblici e privati, come previsto dal comma f)
dell’art. 3 della prima parte del presente Statuto.
LA FEDERAZIONE REGIONALE
Articolo 26
Il Segretario Generale Regionale
Il
Segretario Generale Regionale è il Segretario regionale del Settore dei
medici di famiglia o della assistenza primaria.
Il
Segretario Generale Regionale assume nella sua persona la rappresentanza
globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono.
Dispone
della firma sociale.
Il
Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali di Settore
la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.
Articolo 27
Il Comitato di Coordinamento Regionale
Il
Comitato di Coordinamento Regionale è composto da:
1. Il
Segretario Generale Regionale;
2. Un
membro per ogni Settore del Sindacato indicati dalle rispettive
Segreterie regionali di Settore. Per il settore Continuità
Assistenziale, Emergenza Territoriale e Medicina dei Servizi il membro
deve essere il Segretario Regionale di Settore o un suo delegato.
Il
Comitato di Coordinamento Regionale è presieduto dal Segretario
Generale Regionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i
problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia
contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario o
anche su richiesta motivata di una Segreteria regionale di Settore in
accordo con il Segretario Generale Regionale.
Il
Comitato di Coordinamento regionale è l’organo esecutivo delle linee
di politica sindacale stabilite a livello regionale.
ORGANI REGIONALI DI SETTORE
Articolo 28
L’Assemblea Regionale di Settore
L'Assemblea
Regionale di Settore è costituita dai Segretari e Vice Segretari
Provinciali o loro delegati purché membri del Consiglio Provinciale,
dai Fiduciari ASL, dai responsabili di Distretto e dai membri del
Consiglio Regionale.
Cura
l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello
regionale.
Si
riunisce su convocazione del Segretario Regionale ed in seduta
straordinaria sempre su convocazione del Segretario Regionale o su
richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale o di un terzo
dei membri dell'Assemblea.
L’Assemblea
Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno
essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima
parte del presente Statuto.
Articolo 29
Il Consiglio Regionale di Settore
Il
Consiglio Regionale di Settore è espressione delle Sezioni Provinciali.
Esso
è composto da:
A) 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali
della Regione non supera le 3;
B) 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni
Provinciali della Regione non supera le 5;
C) 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali
della Regione è 6;
D) 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali
della Regione è 9 o superiore.
Ogni
triennio il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del
Consiglio Regionale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il
numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà
designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di
Settore.
L'indicazione
di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:
1) Ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata
almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della
Sezione o un Consigliere suo delegato;
2) Ogni Sezione Provinciale non potrà essere
rappresentata nel Consiglio Regionale di Settore con più della metà
dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella
Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali;
3) Il numero complessivo dei medici iscritti alle
Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7,
per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2º comma del
presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie
aritmetiche degli iscritti, nell’ultimo triennio, alle sezioni
provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla
tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo
8 comma 7 della prima parte del presente Statuto;
4) Il quoziente così ottenuto sarà preso quale
divisore della media dell’ultimo triennio dei medici iscritti a
ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3.
L'ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che
ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri
rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore;
5) Qualora con le operazioni, di cui alle lettere
precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi
saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;
6) I Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale
di Settore debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni
Provinciali;
7) Per la Valle d'Aosta il Consiglio Regionale di
Settore sarà composto dai Consiglieri della Sezione Provinciale.
Il
Consiglio Regionale di Settore elegge a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta un Segretario Regionale di Settore un Vice
Segretario Regionale di Settore ed un Tesoriere che costituiscono
l'Esecutivo Regionale e tre Revisori dei Conti più un supplente.
Nel
Consiglio Regionale di Settore le votazioni avvengono a maggioranza
semplice dei presenti.
Fanno
parte di diritto, a pieno titolo, del Consiglio Regionale di Settore i
membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali.
Il
Consiglio regionale di Settore può prevedere, in piena autonomia, la
partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della
Presidenza della Simg regionale, purché iscritti alla Fimmg.
Il
Consiglio Regionale di Settore cura:
a) L'attuazione della politica sindacale a livello
regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli
accordi demandati dall’ACN a livello di trattativa regionale;
b) L'organizzazione delle Sezioni nelle province ove
non siano costituite;
c) Il coordinamento delle iniziative sindacali
nazionali e provinciali a livello regionale;
d) La designazione dei rappresentanti in seno agli Organi
Regionali;
e) I rapporti con la Regione per quanto attiene alle
iniziative o attività in materia sanitaria e con la Federazione
Regionale degli Ordini dei Medici;
f) La designazione, su proposta del Segretario
Generale Regionale, del candidato regionale per la consulta ENPAM per la
Medicina Generale, nonché dei candidati regionali in tutti gli organi
elettivi per la medicina generale che vengano previsti dai futuri
statuti dell’Ente;
g) Approva il rendiconto consuntivo e il bilancio
preventivo annuali;
h) Informa la categoria anche attraverso l’attività
di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione
Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda
delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore
responsabile;
i) Promuove
tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) dell’art. 2 del
presente statuto. Per esempio, per l’attività editoriale e per quella
formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e
ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di
formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli
studi medici – attivati sulla base di specifici regolamenti – la
FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio Nazionale, dell’opera
anche retributiva di società e professionisti esterni, potrà altresì
ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale
ricerca a terzi.
Per
l’attività editoriale la FIMMG a livello Regionale potrà avvalersi
dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà
altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche
delegando tale ricerca a terzi.
Le
riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle
sedi delle Sezioni provinciali.
Il
Consiglio regionale di Settore, presieduto e convocato dal Segretario
regionale - o su delega dal Vice Segretario regionale - si riunisce di
norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta la segreteria regionale lo
ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei
Segretari provinciali.
Le
riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della metà
più uno dei suoi componenti.
Articolo 30
L’Esecutivo Regionale di Settore
L'Esecutivo
Regionale resta in carica tre anni. La sede è quella dove risiede
l'Assessorato Regionale alla Sanità salvo casi particolari che verranno
decisi dal Consiglio Regionale.
Il
Segretario Regionale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e
dispone della firma sociale del Settore in sede regionale su delega del
Segretario Generale Regionale.
Il
Vice Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario
Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso
all'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e disimpegna le
funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.
Il
Tesoriere dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale
contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli
iscritti e ne cura l'amministrazione.
L'ammontare
della quota viene deliberata dal Consiglio Regionale, in misura comunque
non superiore all’ammontare della quota associativa nazionale,
stabilita dal Consiglio Nazionale di Settore a mente dell’art. 13,
punto b) della prima parte del presente statuto.
Articolo 31
Il Collegio dei Revisori dei Conti di Settore
In
numero di tre più un supplente sono eletti dal Consiglio Regionale a
scrutinio segreto contemporaneamente all'Esecutivo Regionale e con le
stesse modalità.
I
Revisori dei Conti da eleggere a far parte del Collegio Regionale dei
Revisori dei Conti di Settore debbono comunque essere Revisori dei Conti
delle rispettive sezioni provinciali. Sono compiti dei Revisori dei
Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità
delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno
diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile
relativo alla gestione.
LA
FEDERAZIONE PROVINCIALE FIMMG
Articolo 32
Il Segretario Generale Provinciale
Il
Segretario Generale Provinciale è il Segretario Provinciale del Settore
dei Medici di famiglia o della assistenza primaria.
Il
Segretario Generale provinciale assume nella sua persona la
rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo
compongono.
Dispone
della firma sociale.
È
facoltà del Segretario Generale Provinciale delegare ai Segretari
Provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico
Settore.
Articolo 33
Il Comitato di Coordinamento Provinciale
Il
Comitato di Coordinamento Provinciale è composto da: 1) Il Segretario Generale Provinciale;
2) Un membro per ogni Settore del Sindacato indicati
dalle rispettive Segreterie provinciali di Settore. Per il Settore
Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e Medicina dei Servizi
il membro deve essere il Segretario provinciale di Settore o un suo
delegato.
Il
Comitato di Coordinamento Provinciale è presieduto dal Segretario
generale provinciale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i
problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia
contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario o
anche su richiesta motivata di una Segreteria provinciale di Settore in
accordo con il Segretario Generale Provinciale.
Il
Comitato di Coordinamento Provinciale è l’organo esecutivo delle
linee di politica sindacale stabilite a livello provinciale.
ORGANI PROVINCIALI DI SETTORE
Articolo 34
La Sezione Provinciale di Settore
Le
Sezioni Provinciali sono articolate sulla base del decentramento
organizzativo in Sottosezioni di ASL su delibera del Consiglio Direttivo
Provinciale, il quale determina la composizione numerica dei consigli
ASL e indica i criteri per la nomina dei rappresentanti di distretto.
Articolo 35
L’Assemblea Provinciale di Settore
L'Assemblea
Provinciale è composta dagli iscritti della provincia ed è convocata
dal Presidente provinciale, ove previsto, su richiesta del Segretario
Provinciale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due
terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.
In
ogni caso l'avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti
corredato dal relativo Ordine del Giorno.
L'Assemblea
Provinciale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da
sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali, approva il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo, elegge il Presidente
provinciale,i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo
Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno
diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote
stabilite dall'Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio
Direttivo.
Solo
gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno
diritto al voto e sono eleggibili.
L’Assemblea
Provinciale delibera sulle modifiche dello Statuto della Sezione
Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui
all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.
L'Assemblea
provinciale può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai
propri organismi direttivi di esponenti della Simg provinciale, purché
iscritti alla Fimmg.
L’Assemblea
Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale, il quale è
garante dello Statuto.
In
caso di impedimento o di assenza, il Presidente è supplito nelle sue
funzioni dal Segretario Provinciale.
I
membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale, sono
convocati dal Presidente Provinciale, che in tale occasione presiede il
Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione, per la elezione
dell’esecutivo provinciale.
Articolo 36
Validità dell’Assemblea Provinciale di Settore
L'Assemblea
Provinciale è valida in prima convocazione se presente la maggioranza
assoluta degli iscritti (metà più uno), in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti purché superiore al numero
dei componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 37
Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore
Il
Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai fiduciari di ASL e da un
numero di membri superiore di almeno una unità rispetto al numero dei
fiduciari di ASL, eletti dall’Assemblea provinciale nei modi previsti
dal presente Statuto.
I
rappresentanti di distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del
Consiglio Direttivo provinciale di Settore, con voto consultivo oppure
con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative
territoriali, su delibera dell’Assemblea Provinciale di Settore. (Vedi
art.10).
Il
Consiglio Direttivo Provinciale elegge l’Esecutivo Provinciale tra i
membri eletti dall’Assemblea Provinciale.
Il
Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a
Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole
ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto.
Esamina
le domande di iscrizione al Sindacato per l’eventuale accettazione.
Il
Consiglio Direttivo Provinciale cura l’applicazione degli accordi
convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali.
Designa
i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e
presso l’Ordine dei Medici.
Decide
sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle
Sezioni periferiche.
Delibera
il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità
dei suoi membri.
Approva
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre
all’Assemblea.
Fanno
parte del Consiglio Direttivo Provinciale, a pieno titolo, gli iscritti
della FIMMG provinciale eletti membri del Comitato Centrale Nazionale e
che ricoprano comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato.
Il
Consiglio Direttivo Provinciale cura l’informazione della categoria
anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa
periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere
pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio
Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.
Per
la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento
degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a)
dell’art. 2 del presente statuto – per esempio, per l’attività
editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la
strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola
professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di
formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di
specifici regolamenti, - la FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio
Nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti
esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle
spese, anche delegando tale ricerca a terzi.
Il
Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione del
Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Decide
a maggioranza assoluta dei presenti.
Le
riunioni sono valide se presenti la metà più uno dei componenti. In
caso di parità prevale il voto del Segretario.
Articolo 38
Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore
L'elezione
del Consiglio Direttivo Provinciale ha luogo con voto segreto nel
rispetto degli artt. 35, 36, 37 della seconda parte del presente
Statuto.
Il
voto dovrà essere espresso di persona dai singoli iscritti.
Le
elezioni hanno luogo nel corso della Assemblea elettiva deliberata, alla
scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e convocata dal
Presidente Provinciale 30 giorni prima della data di effettuazione delle
elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti.
Nei
primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere
presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei
singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente
la data di voto.
Ogni
iscritto esprime sulla scheda un numero di preferenze pari al numero di
Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria
candidatura secondo le modalità di cui al comma precedente.
Saranno
proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Articolo 39
L’Esecutivo Provinciale di Settore
I
componenti del Consiglio Direttivo Provinciale convocati dal Presidente
provinciale, ove previsto, entro 10 giorni dalla proclamazione
ufficiale, provvederanno alla elezione a maggioranza semplice, a
scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri eletti
dall'Assemblea Provinciale del:
1)
Segretario Provinciale
2) Uno o più Vice Segretari
3) Tesoriere
che
costituiscono l'Esecutivo Provinciale.
Il
Consiglio Direttivo Provinciale può integrare l'Esecutivo con
l'elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di
un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi
tutti voto consultivo.
Articolo 40
Il Segretario Provinciale di Settore
Il
Segretario Provinciale è responsabile della Sezione e della sua
politica.
Fa
parte del Consiglio Regionale.
Il
Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede
e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario
Generale Provinciale. (vedi precedente articolo 32).
Laddove
il territorio della Provincia coincida con un’unica ASL, il Segretario
Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.
Il
Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di
ASL o vi invia un proprio delegato.
Il
Vice Segretario più anziano di età sostituisce nelle sue funzioni il
Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni
eventualmente delegate dal Segretario.
Articolo 41
Il Tesoriere Provinciale di Settore
Il
Tesoriere è responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i
contributi sindacali dagli iscritti della provincia.
Provvede
ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e alle spese
documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente
approvate dal Consiglio provinciale.
Predispone
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare
all'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 42
Surroga delle cariche
In
caso di vacanza delle cariche consiliari si procede come segue:
a) nell'ambito dei consiglieri eletti dall'Assemblea
i posti vacanti saranno ricoperti dai primi non eletti secondo il
computo dei voti ottenuti, fino a un massimo che non superi la metà dei
consiglieri eletti;
b) i fiduciari di ASL verranno sostituiti dal Vice
Fiduciario in attesa che il Consiglio di ASL provveda ad eleggere il
nuovo Fiduciario.
L'assenza
ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del
Consigliere.
Articolo 43
I Revisori dei Conti della Sezione Provinciale di Settore
In
numero di tre più un supplente sono eletti dall'Assemblea Generale a
scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le
stesse modalità.
Sono
compiti dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la
verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la
consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento
amministrativo contabile relativo alla gestione.
Articolo 44
Il Collegio dei Probiviri della sezione Provinciale di Settore
In
numero di tre hanno funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei
membri del Consiglio Direttivo, dei Fiduciari di ASL, dei Consiglieri di
ASL e degli iscritti. Sono i tutori dell'osservanza dello Statuto.
Il
Segretario Provinciale, i Vice Segretari ed il Tesoriere sono giudicati
su denuncia del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, in
seduta congiunta, dai Probiviri nazionali.
Avverso
i provvedimenti dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale
dei Probiviri, secondo il disposto all'art. 22 dello Statuto Nazionale
(Parte Prima). LE
SOTTOSEZIONI DI ASL DI SETTORE
Articolo 45
L’Assemblea di ASL e/o di Distretto
Le
Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli
iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal
Fiduciario di ASL, o dal rappresentante di distretto, ogni
qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due
terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con
l’assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi
invia un proprio delegato.
L'Assemblea
elegge il Consiglio di ASL o di distretto secondo quanto previsto dal
precedente articolo 34.
Il
Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto devono inviare al
Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e
consiliari.
Il
mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.
L'Assemblea
di ASL o di distretto ha potere deliberativo solo sui problemi
riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni
assunte debbono essere sottoposte all’approvazione dell’Esecutivo
Provinciale di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte
sono nulle.
Articolo
46
Il Consiglio di ASL
Il
Consiglio di ASL elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi
previsti dal presente Statuto per l'Esecutivo Provinciale.
Il
Consiglio di ASL applica le direttive degli Organi Statutari del
Sindacato e cura l'attuazione locale degli accordi nazionali.
Articolo
47
Il Fiduciario di ASL ed il Rappresentante di Distretto
Il
Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto sono responsabili
locali del Sindacato ma non dispongono della firma sociale se non per
gli atti di normale amministrazione.
Fanno
parte di diritto del Consiglio Provinciale con diritto di voto e
costituiscono, insieme ai membri del Consiglio Regionale, l'Assemblea
Regionale.
In
caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi
organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale,
su delibera del Consiglio Provinciale.
In
tal caso il Consiglio di ASL provvede, entro 10 giorni ad eleggere il
nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l’Assemblea di
distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante.
Il
Vice Fiduciario di ASL sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza
o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del
Consiglio Provinciale.
La
carica di rappresentante di Distretto non è incompatibile con altre
cariche rappresentative o elettive del Sindacato.
Articolo
48
Modifiche periferiche allo Statuto
Le
Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali possono mantenere gli
Statuti vigenti o adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli
proposti dalla seconda parte del presente Statuto Nazionale purché le
norme siano compatibili.
Il
giudizio di compatibilità e l'autorizzazione a mantenere o ad adottare
detti Statuti deve essere acquisito nel rispetto delle norme di cui
all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.
Articolo 49
Durata delle cariche
Tutte
le cariche previste dalla seconda parte del presente Statuto durano tre
anni.
Norma transitoria
Le
norme previste dal presente statuto che prevedono modificazioni nella
composizione degli organismi elettivi a livello regionale e provinciale,
entreranno in vigore al momento della scadenza naturale dei mandati
elettorali in corso. |