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Reintegrazione
nel posto di lavoro.
Ferma
restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al
datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a
norma del comma precedente.
In
ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art.
2121 del codice civile.
Il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma
precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni
dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza
stessa fino a quella della reintegrazione.
Se
il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore
di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato,
il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di
prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro.
L'ordinanza
di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l' ha pronunciata.
Si
applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto
comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza
può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro
che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
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